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Sez. L, Sentenza n. 3854 del 17/11/1975 (Rv. 378096 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA (O PARCELLA) DELLE SPESE - ALLEGAZIONE AL FASCICOLO DI PARTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - INOSSERVANZA - LIQUIDAZIONE - D'UFFICIO - DOVERE DEL GIUDICE - RINVIO DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378096-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA (O PARCELLA) DELLE SPESE - ALLEGAZIONE AL FASCICOLO DI PARTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - INOSSERVANZA - LIQUIDAZIONE - D'UFFICIO - DOVERE DEL GIUDICE - RINVIO DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*

L'art 75, disp att cod proc civ, fa Obbligo al difensore di unire, al momento del passaggio in decisione della causa, la nota spese al fascicolo di parte, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita. Il mancato adempimento di tale Onere, pero, non puo comportare il rinvio della decisione della controversia, dovendo in tal caso il giudice provvedere d'ufficio alla liquidazione delle spese, secondo le risultanze degli Atti. (Conf 2284/72, mass n 359629).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)