Sez. 3, Sentenza n. 9844 del 19/07/2001 (Rv. 548326 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | Difesa personale della parte - Presupposti - Carenza - Conseguenze - Nullità - Rilievo ufficioso - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA
Poiché la verifica d'ufficio della regolare costituzione delle parti è prevista dall'art. 182 cod.proc.civ. e dalle norme che impongono al giudice di dichiarare la contumacia della parte non costituita personalmente, la violazione dell'art. 82 cod.proc.civ., che si realizza nel procedimento innanzi al giudice di pace allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)