Sez. 2, Sentenza n. 22043 del 22/11/2004 (Rv. 578215 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | Giudizio davanti al giudice di pace - Difesa personale della parte - Presupposto del valore inferiore al milione di lire - Carenza - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA
L'osservanza dell'art. 82 cod. proc. civ., attenendo alla regolare costituzione delle parti in giudizio, è verificabile d'ufficio dal giudice a norma dell'art. 182 dello stesso codice; pertanto la violazione dell'art. 82 cit., che si verifica allorchè la parte stia in giudizio davanti al giudice di pace senza ministero di difensore in causa eccedente il valore di un milione di lire (euro 516, 46), dà luogo a una nullità rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)