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Sez. U, Sentenza n. 4995 del 28/04/1993 (Rv. 482108 - 01)

Urbanistica - Giurisdizione | Opere di urbanizzazione imposte al privato da convenzione di lottizzazione o da successive licenze edilizie - Esecuzione - Spese sostenute dal Comune - Recupero - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Rapporti di natura esclusivamente contrattuale e privatistica - Cognizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482108-01

Urbanistica - Giurisdizione

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il recupero, da parte del comune, delle spese sostenute per l'esecuzione di opere di urbanizzazione della zona sulla quale insistono immobili edificati a seguito di convenzione di lottizzazione, che imponga al privato gli oneri della realizzazione stessa, e di successive licenze edilizie, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nel vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nelle quali è stato trasfusa la detta obbligazione del beneficiario delle licenze medesime con la correlativa previsione della facoltà dell'ente territoriale di sostituirsi a quest'ultimo in caso di inadempimento, restando esclusa la cognizione in ordine a rapporti di natura esclusivamente contrattuale e privatistica ed implicata, invece, quella in ordine ai poteri autoritativi propri del detto ente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)