Sez. U, Sentenza n. 5903 del 14/04/2003 (Rv. 562135 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Contributo per oneri di urbanizzazione - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
La giurisdizione del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha natura esclusiva, in quanto riguarda l'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti a carico del destinatario del provvedimento amministrativo, e si estende, altresì, alle dedotte violazioni di diritti soggettivi; con la conseguenza che la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie che attengono alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione va affermata anche quando esse insorgano in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per tale titolo ovvero in via di opposizione contro ingiunzione emessa dal Comune a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)