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Sez. T, Ordinanza n. 24254 del 31/08/2025 (Rv. 676332-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI | Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione - Fondamento - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676332-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI

In tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, giacché le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.

DPR 26/10/1972 num. 642 all. B art. 27 bis CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 266 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 17, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)