Sez. U - , Sentenza n. 10013 del 15/04/2021 (Rv. 661014 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI | Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI
In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 266 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)