Sez. L, Sentenza n. 5603 del 26/10/1981 (Rv. 416329 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - EPOCA D'INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - DETERMINAZIONE ESATTA - NECESSITÀ - COINCIDENZA DELLA INSORGENZA PREDETTA CON IL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - EPOCA D'INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - DETERMINAZIONE ESATTA - NECESSITÀ - COINCIDENZA DELLA INSORGENZA PREDETTA CON IL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Poiché il diritto alla pensione d'Invalidità decorre dal mese successivo alla data in cui si è verificato il rischio assicurativo, costituito dal superamento della soglia invalidante, è compito del giudice del merito determinare l'epoca d'insorgenza dello stato invalidante con la massima precisione possibile, avvalendosi di tutti i mezzi istruttori messi a sua disposizione dalla legge e comunque utilizzando tutti gli elementi probatori acquisiti, senza possibilità di far coincidere tale insorgenza con l'inizio dello accertamento peritale o con il compimento di singole operazioni nel corso di esso o con il termine dello stesso accertamento, atteso che le indagini tecniche seguono normalmente il concreto verificarsi della pregressa malattia, costituendone una constatazione, tranne casi eccezionali in cui, nella correlazione delle varie manifestazioni morbose, possa stabilirsi, in relazione al corso della loro evoluzione, la contemporaneità tra l'estrinsecazione della malattia ed il suo accertamento.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)