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Sez. L, Sentenza n. 3270 del 27/05/1982 (Rv. 421230 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421230-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Poiché il diritto alla pensione di Invalidità decorre dal mese successivo alla data in cui si è verificato il rischio assicurativo, costituito dal superamento della soglia invalidante, è compito del giudice del merito di determinare l'epoca d'insorgenza dello stato invalidante con la massima precisione possibile, avvalendosi di tutti i mezzi istruttori messi a sua disposizione dalla legge e comunque utilizzando tutti gli elementi probatori acquisiti, senza possibilità di far coincidere tale insorgenza con l'inizio dell'accertamento peritale o con il compimento di singole operazioni nel corso di esso o con il termine dello stesso accertamento, atteso che le indagini tecniche seguono normalmente il concreto verificarsi della pregressa malattia, costituendone una constatazione, come tale necessariamente successiva. (Conf 5603/81, mass n 416329; (Conf 1233/79, mass n 397458).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)