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Sez. 6, Ordinanza n. 1196 del 16/02/1971 Cc. (dep. 01/04/1971) Rv. 117509 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - PENE O PARTE DI PENE GIA ESPIATE - OBBLIGO DI TENERNE CONTO- CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117509-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - PENE O PARTE DI PENE GIA ESPIATE - OBBLIGO DI TENERNE CONTO- CONDIZIONI.*

Quando in Sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo di pene inflitte con piu sentenze di condanna, si deve tenere conto del periodo di espiazione solo nel caso che il condannato commetta un nuovo reato durante l'espiazione di una precedente condanna, e dopo avvenuta l'esecuzione di questa, e si debba procedere al cumulo della nuova condanna con la prima. Nel caso invece in cui il nuovo reato sia stato commesso prima dell'inizio dell'espiazione della condanna o delle condanne precedenti, deve operarsi il cumulo secondo le regole ordinarie, cioe tenendo conto di tutte le pene inflitte e non facendo alcuna detrazione del periodo espiato. (V 112035, anno 1969' 102737, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)