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Sez. 1, Sentenza n. 1561 del 25/03/1986 Cc. (dep. 29/04/1986) Rv. 172559 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - INSERIMENTO - CONDANNA ANTERIORMENTE ESEGUITA - IN TUTTO O IN PARTE - CONDANNA INESEGUIBILE - INSERIMENTO - EFFETTO SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172559-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - INSERIMENTO - CONDANNA ANTERIORMENTE ESEGUITA - IN TUTTO O IN PARTE - CONDANNA INESEGUIBILE - INSERIMENTO - EFFETTO SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*

Quando si verificano le condizioni per intraprendere il procedimento di unificazione delle pene concorrenti devono essere inserite nel cosiddetto cumulo anche le condanne alle quali sia stata data antecedentemente, in tutto o in parte, esecuzione singolarmente perché ancora non era stata accertata (o non era stata conosciuta) la sussistenza del concorso di pene, così come nel cumulo vanno, altresì, comprese le condanne parzialmente o totalmente ineseguibili per precedente applicazione singola di una causa di Estinzione. Ne consegue che giudice competente a conoscere ed applicare il cumulo resta pur sempre il giudice che ha emesso l'ultima condanna irrevocabile anche quando la relativa pena sia stata già estinta per espiazione. (fattispecie in tema di richiesta di revoca di benefici da parte del P.m. in relazione ad altre condanne). (V mass n 105206; (V mass n 117509; (V mass n 118586; (V mass n 163057).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)