Sez. L, Sentenza n. 26759 del 05/10/2025 (Rv. 676648-01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Iscrizione all'INARCASSA - Verifica della continuità nell'esercizio della professione - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dall’ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di trattamento pensionistico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, soggiacciono al termine di decadenza di cinque anni, decorrente dal momento in cui l'ente è messo in condizione di conoscere i dati rilevanti ai fini del controllo, vale a dire dal momento in cui l'iscritto adempie all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975, ratione temporis vigente (successivamente ribadito dall'art. 7 dello Statuto approvato con d.m. 28.11.1995).
Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., DPR 30/05/1975 num. 301 art. 2, Legge 11/11/1971 num. 1046 CORTE COST., DM min. LSO 28/11/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)