Sez. L - , Sentenza n. 16252 del 20/06/2018 (Rv. 649392 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Iscrizione all'INARCASSA - Verifica della continuità nell'esercizio della professione - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dalla dichiarazione dell’iscritto ex art. 7 Statuto.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di trattamento pensionistico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, valevole ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, soggiacciono al termine di decadenza di cinque anni, decorrenti dalla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà - funzionali all'esercizio del potere di verifica - cui gli iscritti sono tenuti a norma dell'art. 7 dello Statuto, approvato con d.m. 28 novembre 1995.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 28/11/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)