Sez. 3, Sentenza n. 12725 del 16/12/1997 (Rv. 510969 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Natura del credito - Identità a quello dell'assicurato - Conseguenze - Svalutazione monetaria - Spettanza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
All'ente assicuratore che si surroga (art. 1916 cod. civ.), nei diritti spettanti all'assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli - nella specie di spedalità - spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)