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Sez. 3, Sentenza n. 12725 del 16/12/1997 (Rv. 510969 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Natura del credito - Identità a quello dell'assicurato - Conseguenze - Svalutazione monetaria - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510969-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

All'ente assicuratore che si surroga (art. 1916 cod. civ.), nei diritti spettanti all'assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli - nella specie di spedalità - spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)