Sez. L, Sentenza n. 185 del 09/01/2002 (Rv. 551447 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Termine ex art. 416 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Deduzione dell'eccezione in appello - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel rito del lavoro, la contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto - da proporre entro il termine previsto dall'art. 416 cod. proc. civ., che si riferisce alle difese riservate al potere dispositivo delle parti -, atteso che essa, essendo diretta a contestare la fondatezza della pretesa attorea (fondatezza che, indipendentemente dalla richiesta delle parti, deve essere comunque verificata dal giudice), costituisce una mera difesa, che può essere legittimamente fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di appello (nella specie, relativa a domanda di rendita INAIL per inabilità da malattia professionale, i giudici di appello avevano respinto la domanda per carenza di prova circa la natura professionale della malattia denunciata, non rientrante fra quelle "tabellate", e l'assicurato aveva impugnato la decisione rilevando che l'INAIL non aveva tempestivamente contestato la natura professionale della patologia; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha enunciato l'indicato principio, rilevando peraltro - attraverso l'esame diretto degli atti - che la deduzione di infondatezza della domanda "in fatto e in diritto", contenuta nella memoria difensiva dell'INAIL, era comunque idonea a costituire una contestazione integrale della pretesa attorea).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)