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Sez. L, Sentenza n. 11736 del 11/11/1995 (Rv. 494624 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Termine ex art. 416 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Deduzioni dell'eccezione in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494624-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel rito del lavoro, la contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto - che deve essere proposta nel termine di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e che si riferisce soltanto alle difese riservate al potere dispositivo delle parti - atteso che essa, essendo diretta a contestare la fondatezza della pretesa attorea - fondatezza che, indipendentemente dalla richiesta delle parti, deve essere comunque verificata dal giudice - costituisce una mera difesa, che può essere legittimamente fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)