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Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 15/01/2024 (Rv. 670227-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE | Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670227-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE

Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)