Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1108 del 14/01/2022 (Rv. 663918 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' | Pronuncia secondo equità del giudice di pace - Violazione dell'art. 91 c.p.c. - Appello - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA'
L'art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento.
Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)