Sez. 1, Sentenza n. 546 del 13/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163935 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - RICHIESTA ALTERNATIVA - ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVI - RAGIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - RICHIESTA ALTERNATIVA - ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVI - RAGIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Qualora venga chiesta la concessione della libertà provvisoria o degli arresti domiciliari per ragioni di salute, il giudice del merito è tenuto ad accertare se le cure necessarie possano essere prestate anche con il trasferimento dell'imputato in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, in applicazione dello art. 11 legge n. 354 del 1975. Una volta esclusa l'incompatibilità delle condizioni di salute, anche se gravi, con lo stato di detenzione, il giudice deve, poi, valutare congiuntamente sia le esigenze processuali sia quelle di tutela della collettività, per cui è sufficiente la valutazione negativa per l'imputato anche di una sola di tali esigenze per rendere inapplicabile le misure alternative degli arresti domiciliari.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)