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Sez. 2, Sentenza n. 367 del 18/01/1985 Cc. (dep. 01/04/1985) Rv. 168568 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVI - RAGIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - OMESSO ESAME - NULLITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI DINIEGO.*
Stato
decisa il 1985-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168568-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVI - RAGIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - OMESSO ESAME - NULLITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI DINIEGO.*

Qualora venga chiesta la concessione della libertà provvisoria o degli arresti domiciliari per motivi di salute, il giudice del merito è tenuto a compiere, a pena di nullità, una valutazione circa la compatibilità fra le condizioni di salute dell'imputato ed il regime di detenzione (seppure domiciliare), né tale valutazione può essere assorbita dalle osservazioni relative alle esigenze di cautela processuale ed alla pericolosità sociale e criminale dell'imputato. (fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di diniego). (V mass n 131462; (V mass n 163935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 26/05/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)