Sez. L, Sentenza n. 1050 del 01/02/1992 (Rv. 475524 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Servizi ex art. 26 della legge n. 1236 del 1959 - Espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato - Rapporto di lavoro - Carattere - Autonomo - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Condizioni - Natura del rapporto - Accertamento - Giudice di merito - Devoluzione - Sede di legittimità - Incensurabilità - Condizioni - Questione di legittimità costituzionale del predetto art. 26 in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere
Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento, in favore delle Ferrovie dello Stato, dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento, ai fini della costituzione, allo strumento della "convenzione" e che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria i.v.s.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma ("parasubordinata") le facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare, "accudienza", pulizia e custodia di dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma predetta non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento (onde è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 38 Cost.), l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (il cui accertamento - positivo o negativo - non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato), risulti l'avvenuta introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi, per i lavoratori, tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da essa disciplinato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)