Sez. L, Sentenza n. 9722 del 07/10/1997 (Rv. 508579 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Prestazioni personali continuative in base a convenzione ex art. 26 legge n. 1236 del 1959 - Autonomia del rapporto "ex lege" - Esclusione - Accertamento in concreto del carattere subordinato o autonomo del rapporto - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'art. 31 legge 27 luglio 1967 n. 668) per l'espletamento dei servizi (cosiddetta di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art. 26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26 possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. n. 121 del 1993 e 115 del 1994).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)