Sez. L, Sentenza n. 11111 del 12/12/1996 (Rv. 501269 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Successione delle Aziende Sanitarie Locali alle U.S.L. - Legittimazione sostanziale e processuale del Commissario liquidatore di queste ultime - Persistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
La successione per eventuale fusione tra enti pubblici non si realizza automaticamente con la soppressione degli enti assorbiti quando la legge prevede una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione; in tale ipotesi la legittimazione processuale relativa ai rapporti facenti capo all'ente assorbito appartiene all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, almeno finché questa non sia formalmente chiusa con apposito provvedimento degli organismi di liquidazione. Pertanto, con riferimento alla successione delle Aziende Sanitarie Locali alle Unità Sanitarie Locali, poiché la legge n. 724 del 1994 prevede espressamente che in nessun caso è consentito far gravare sulle nuove Aziende le posizioni debitorie e creditorie facenti capo alle soppresse U.S.L. e fa obbligo alle regioni di costituire all'uopo apposite gestioni (obbligo che, nella specie, la regione Campania ha adempiuto con legge n. 7930 del 1994), la legittimazione sostanziale e processuale in ordine alle pregresse poste debitorie e creditorie delle U.S.L. fa capo agli organismi liquidatori delle stesse.(Nella specie era stato eccepito il difetto di legittimazione del commissario liquidatore della U.S.L. 5 Benevento ad impugnare una sentenza emessa nei confronti della medesima U.S.L.)
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)