Sez. 3, Sentenza n. 535 del 18/01/2002 (Rv. 551660 - 01)
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI | Soppressione di ente pubblico - Successione a favore di altro ente - Distinta disciplina secondo le diverse fattispecie - Successione a titolo universale ovvero a titolo particolare - Distinzione - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI
In tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l'atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione "previa liquidazione"; nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in "universum ius", con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente subentrante, mentre, nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve, pertanto, ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto che già risultassero all'atto della liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)