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Sez. 2, Sentenza n. 1811 del 30/03/1981 (Rv. 412490 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - TRASFERIMENTO DI IMMOBILE - PROVA AVENTE AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DEL LUOGO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412490-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - TRASFERIMENTO DI IMMOBILE - PROVA AVENTE AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DEL LUOGO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO - AMMISSIBILITA.*

Poiche ai sensi degli artt 2722 e 2725 cod civ la prova testimoniale non e ammessa, rispettivamente, se ha ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea, ovvero se tende a dimostrare l'esistenza di un contratto per cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem, non urta contro il divieto sancito dalle norme citate la prova testimoniale che, vertendosi in tema di trasferimento immobiliare risultante da un documento scritto, miri semplicemente all'accertamento di un fatto storico, come il luogo di redazione di detto documento (nella specie: in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto). (V 6396/79, mass n 403123; (V 4398/79, mass n 400937).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)