Sez. 2, Sentenza n. 3503 del 23/04/1997 (Rv. 503881 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI | Inammissibilità - Limiti - Prova diretta a provare un fatto storico non direttamente contrastante con il contenuto del documento - Ammissibilità - Compravendita - Consegna del bene venduto - Previsione contrattuale circa la data della consegna - Prova per testi dell'avvenuta consegna in data diversa - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI
Il divieto stabilito dall'art. 2722 cod. civ. di provare per testi circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto riguarda la prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall'allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, mentre a tale divieto è estranea l'ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale. Ne consegue l'ammissibilità di una prova per testi diretta a dimostrare che la consegna all'acquirente dell'immobile venduto è avvenuta in data diversa da quella prevista nel rogito notarile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)