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Sez. 1, Sentenza n. 5776 del 22/05/1991 (Rv. 472307 - 01)

Tributi erariali diretti - Tributi posteriori alla riforma del 1972 - Accertamento delle imposte sui redditi - In genere | Determinazione di maggiore imponibile effettuato d'ufficio dall'amministrazione, con metodo sintetico - Presupposti - Disponibilità di un reddito corrispondente - Necessità.
Stato
decisa il 1991-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472307-01

Tributi erariali diretti - Tributi posteriori alla riforma del 1972 - Accertamento delle imposte sui redditi - In genere

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, l'art. 38, quarto comma di tale decreto consente all'ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito. Pertanto, al fine indicato, può essere utilizzata la titolarità di partecipazioni azionarie o di titoli mobiliari, ove essa metta in evidenza, in relazione agli esborsi necessari agli acquisti, un accumulo di maggiori redditi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)