Sez. 5, Sentenza n. 10603 del 19/07/2002 (Rv. 556012 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Imponibile maggiore rispetto a quello determinabile in via analitica - Disponibilità di beni - Indici di capacità di spesa - Proprietà di immobili - Spese relative - Principio - Applicazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente all'ufficio finanziario di determinare sinteticamente un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi, che presuppongano la disponibilità di un corrispondente reddito. Pertanto, nell'ipotesi di disponibilità di immobili, l'effettiva capacità contributiva va individuata non solo in base alla mera proprietà degli stessi, ma valutando anche le spese a vario titolo sostenute per il loro mantenimento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)