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Sez. 3, Sentenza n. 9633 del 14/07/1980 Ud. (dep. 16/09/1980) Rv. 145995 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ULTIMAZIONE DEFINITIVA.*
Stato
decisa il 1980-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145995-01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ULTIMAZIONE DEFINITIVA.*

Il reato di lottizzazione abusiva e tipico reato permanente, che, ben lungi dall'esaurirsi col primo atto con cui normalmente si realizza il frazionamento del terreno, va colto nella realta organica ed obiettiva nella quale si proietta nel suo evolversi, con la conseguenza che la responsabilita di chi abbia proceduto alla lottizzazione non si arresta al frazionamento o alle vendite dei singoli lotti, ma si riverbera nei momenti di realizzazione delle opere di edilizia o di altri manufatti fin quando questi non vengano ultimati ed esauriti.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)