Sez. 3, Sentenza n. 3575 del 12/01/1982 Ud. (dep. 01/04/1982) Rv. 153045 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE.*
Il reato di lottizzazione abusiva è a carattere permanente e si estrinseca nel frazionamento del fondo, nell'eventuale esecuzione di opere di urbanizzazione e nella vendita a terzi, a scopo edilizio, dei singoli lotti ricavati; e, conseguentemente, la permanenza viene a cessare con l'ultima di tali attività illecite. (V mass n 089224; (V mass n 089002; (Conf mass n 148132; (Conf mass n 145995; (Conf mass n 141945).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)