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Sez. 1, Sentenza n. 925 del 09/05/1962 (Rv. 251499 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - CLAUSOLA PENALE - DIFFERENZE - APPLICAZIONE CONCORRENTE DI DUE ISTITUTI IN UNO STESSO CONTRATTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251499-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - CLAUSOLA PENALE - DIFFERENZE - APPLICAZIONE CONCORRENTE DI DUE ISTITUTI IN UNO STESSO CONTRATTO - AMMISSIBILITA.*

La caparra confirmatoria, oltre a dimostrare esteriormente la conclusione del contratto e ad integrare una anticipata parziale esecuzione della prestazione convenuta, ha la funzione di rappresentare un anticipato risarcimento del danno in caso di mancato adempimento. Sotto tale aspetto essa si accosta alla clausola penale, stipulata per il caso d'inadempimento, per il fine che essa rivela di indurre l'obbligato ad eseguire la prestazione. Peraltro, l'accostamento tra caparra conformatoria e clausola penale, stipulata per il caso d'inadempimento, non puo andare oltre il rilievo del comune intento che esse rivelano di indurre l'obbligato all'adempimento, in quanto esse hanno un diverso ambito di applicazione. Mentre la prima e applicabile al caso che il contratto non debba essere piu adempiuto per l'avvenuto Esercizio del diritto di recesso, la seconda e, invece, applicabile al caso che il diritto di recesso non sia stato esercitato. Pertanto, in uno stesso contratto ben puo essere stipulata una clausola penale in aggiunta alla caparra confirmatorià in tale ipotesi, la clausola penale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non e inadempiente preferisca, anziche recedere dal contratto, domandarne l'esecuzione o la risoluzione. (Conf 1326/58, 4568/57, 4274/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)