Sez. 2, Sentenza n. 10953 del 28/06/2012 (Rv. 623124 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Parte non inadempiente - Ricorso al rimedio ordinario della risoluzione - Ammissibilità - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Maggior danno - Onere probatorio a carico della parte non inadempiente - Previsione cumulativa di clausola penale e caparra confirmatoria - Funzione - Determinazione preventiva del danno spettante al contraente non inadempiente.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
In tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell'art. art. 1385, terzo comma, cod. civ., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo questo (consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte, maggiorata degli interessi) "in re ipsa", mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione riguarda esclusivamente l'eventuale maggior danno subito per effetto dell'inadempimento dell'altra parte. Peraltro, ove nello stesso contratto sia stipulata una clausola penale in aggiunta alla caparra confirmatoria, tale ulteriore danno risulta automaticamente determinato nel "quantum" previsto a titolo di penale, la quale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne l'esecuzione o la risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)