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Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 21/04/1975 (Rv. 375133 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375133-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Non puo ritenersi soddisfatto il disposto dell'art 366 n 5 cod proc civ con l'indicazione, nel ricorso per Cassazione, del numero e della data della quietanza del deposito per il caso di soccombenza, ove manchi quella dell'ufficio del registro presso il quale il deposito stesso e stato effettuato; quest'ultima indicazione e infatti indispensabile per consentire alla controparte il controllo dell'adempimento dell'Obbligo del deposito, potendo il relativo versamento essere effettuato presso diversi uffici del registro. (V 2757/70, mass n 349237).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)