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Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 29/12/1970 (Rv. 349237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - SOLA INDICAZIONE DELLA DATA E DEL NUMERO DELLA QUIETANZA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - SOLA INDICAZIONE DELLA DATA E DEL NUMERO DELLA QUIETANZA - INSUFFICIENZA.*

Per ottemperare al disposto dell'art 366 n 5 cod proc civ e sufficiente che nella copia notificata del ricorso sia indicata la data della quietanza (o del suo numero) unitamente alla indicazione dell'ufficio che tale quietanza ha rilasciato, trattandosi di dati indispensabili per consentire alla controparte il controllo dell'adempimento dell'Obbligo del deposito stabilito dall'art 364 cod proc civ. non puo, invece, ritenersi sufficiente, agli stessi fini, la sola indicazione del numero e della data della quietanza, senza quella dell'ufficio, in quanto, potendo il deposito essere stato effettuato presso vari uffici, l'intimato non sarebbe in grado di eseguire il suddetto controllo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)