Sez. U, Sentenza n. 1771 del 25/01/2013 (Rv. 624898 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare - Limiti - Disciplina del codice di procedura civile - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti negli articoli 16, secondo comma (per l'attività di indagine) e 18, quarto comma (per la discussione dibattimentale), del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 vanno interpretati restrittivamente e solo in quanto compatibili, dovendo per il resto ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, restando, così, inutilizzabili le norme del codice di procedura penale afferenti la fase anteriore all'apertura del dibattimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 478, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)