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Sez. U - , Sentenza n. 16984 del 25/06/2019 (Rv. 654371 - 04)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Mancata previsione del diritto dell’incolpato detenuto di partecipare all’udienza disciplinare - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654371-04

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 C.E.D.U., sollevata in relazione alla mancanza di una esplicita previsione del diritto dell'incolpato detenuto di partecipare all'udienza disciplinare, atteso che, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili, disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, devono ritenersi applicabili anche al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati le garanzie che assicurano agli imputati detenuti la possibilità di partecipare al dibattimento (art. 484, comma 2 bis, in relazione agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p., nonché art. 22 disp. att. c.p.p.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)