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Sez. 2, Sentenza n. 3280 del 26/10/1972 (Rv. 361101 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DIFFORMITA TRA CONSULENZA DI PRIMO GRADO E D'APPELLO - ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA D'APPELLO - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLA PRIMA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361101-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DIFFORMITA TRA CONSULENZA DI PRIMO GRADO E D'APPELLO - ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA D'APPELLO - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLA PRIMA CONSULENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nelle cause che rendono necessaria in grado di appello la rinnovazione della consulenza tecnica, il giudice di appello, qualora ritenga di dover uniformare la propria decisione al parere espresso dal secondo consulente in senso difforme da quello del consulente di primo grado, non e tenuto a compiere una previa confutazione degli argomenti e delle conclusioni cui quest'ultimo e pervenuto, confutazione che, del resto, e implicita nell'accettazione dei risultati della nuova consulenza. (Conf 2007'69, mass n 341235).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)