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Sez. L, Sentenza n. 4302 del 25/06/1988 (Rv. 459316 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ FORENSE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA TITOLARE DI UNA PENSIONE STATALE - OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459316-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ FORENSE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA TITOLARE DI UNA PENSIONE STATALE - OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE.*

Il fatto di essere già titolari di una pensione statale non esime i professionisti, che continuino l'Esercizio dell'attività forense, dall'Obbligo d'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori, senza che ciò comporti violazione di principi costituzionali (sentenze Corte costituzionale nn. 132 e 133 del 1984), essendo il sistema previdenziale forense ispirato ad un principio solidaristico ed essendo prevista la restituzione dei contributi versati per il continuato Esercizio della professione ove essi non siano sufficienti per il conseguimento di una ulteriore pensione. (V 513/88, mass n 457028).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)