diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 30044 del 21/11/2024 (Rv. 673042-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Cd. equa su equa - Ragionevole durata del processo di equa riparazione nel grado di merito - Considerazione unitaria delle fasi di cognizione ed esecutiva - Tempo intercorso tra le due fasi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - "Spatium adimplendi" della P.A. ex art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89 del 2001 - Detrazione ai fini del computo dell'equo indennizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673042-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo di merito concernente il diritto all'equa riparazione (cd. equa su equa), la fase di cognizione e quella esecutiva sono da considerare in maniera unitaria e il periodo intercorso tra esse, in quanto tempo extraprocessuale, è da escludersi dal computo e non va considerato ai fini di quest'ultimo, mentre non può essere detratto e va quindi computato lo "spatium adimplendi" riconosciuto alla P.A. ex art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89 del 2001.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 sexies com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)