Sez. 2, Ordinanza n. 4749 del 22/02/2024 (Rv. 670373-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Termine di un anno per grado - Considerazione unitaria del giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza - Tempo intercorso tra i due giudizi - Considerazione - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del computo della ragionevole durata di un processo instaurato ai sensi della l. n. 89 del 2001, in relazione al termine di un anno per grado di cui alla sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale, devono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo, senza tener conto del tempo intercorso fra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 5-sexies della l. cit. e con riferimento al quale รจ eventualmente configurabile un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione.
Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)