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Sez. 3, Sentenza n. 5827 del 24/05/1993 (Rv. 482478 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge | Diritti a limitare la durata del contratto - Nullità - Legittimazione attiva - Rilevabilità d'ufficio - Locazione di immobili ad uso non abitativo - Durata inferiore alla minima - Nullità - Rilevabilità anche da parte del locatore.
Stato
decisa il 1993-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482478-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge

Poiché l'art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel prevedere espressamente la nullità delle pattuizioni dirette a limitare la durata del contratto di locazione, non fissa limiti alla legittimazione a dedurre detta nullità e non contiene alcuna previsione tale da farla ritenere di natura relativa, la stessa, alla stregua del principio generale dell'art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata, anche di ufficio, dal giudice. Ne consegue che, con riguardo a locazione non abitativa, la nullità della clausola contrattuale, che preveda una durata del rapporto inferiore a quella minima esannale prevista dall'art. 27 della detta legge, può essere dedotta anche dal locatore, come è indicato dagli ultimi due commi dell'art. 27 citato che, consentendo al conduttore di recedere prima del termine dal rapporto locativo solo quando glielo consenta un accordo negoziale o ricorrano gravi motivi, indirettamente conferma l'efficacia vincolante, anche per il conduttore, del termine di durata del contratto in tutti gli altri casi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)