diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 680 del 14/01/2005 (Rv. 579142 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE | Locazione - Immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione - Spese relative alla fornitura del riscaldamento - Obbligo a carico del conduttore - Fruizione della fornitura - Necessità - Patti contrari alla legge - Nullità - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579142-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Il principio relativo alla legittimità del pagamento delle spese per riscaldamento, svincolato dall'effettivo godimento del servizio - affermato in materia di condominio negli edifici se la relativa previsione sia contenuta nel regolamento condominiale - ove fondato sulla sola volontà delle parti, non è applicabile in via generale nell'ambito del contratto di locazione degli immobili urbani poichè, per il principio di cui all'art. 9 legge n. 392 del 1978, applicabile alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, sono a carico del conduttore le spese relative alla fornitura del riscaldamento; ne consegue che se detta fornitura non esiste, mancando la sinallagmaticità, non è dovuto alcun corrispettivo per la stessa, nonostante che esso sia previsto in contratto.Una eventuale contraria pattuizione, quindi,- ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 41 legge n. 392 del 1978 per il quale non è dovuto un onere accessorio per una fornitura se la stessa non è effettivamente prestata -, è nulla a norma dell'art. 79 legge n. 392 del 1978 e detta nullità è rilevabile anche d'ufficio a norma dell'art. 1421 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)