Sez. 2, Sentenza n. 14903 del 28/06/2006 (Rv. 590859 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Vendita sospensivamente condizionata al mancato pagamento - Patto commissorio - Configurabilità - Alienazione funzionale al soddisfacimento di un precedente credito insoluto - Patto commissorio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL
Gli artt. 1963 e 2744 cod. civ., che sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l'operatività' del divieto da esse previsto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del patto commissorio perché parte del corrispettivo della vendita era stato utilizzato immediatamente per estinguere un mutuo stipulato tra le parti, sicché la vendita non aveva lo scopo di garantire la restituzione del mutuo stesso, ma, eventualmente, di fornire la provvista per estinguere il debito scaduto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1963, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)