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Sez. 3, Sentenza n. 19950 del 06/10/2004 (Rv. 577547 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Vendita sospensivamente condizionata al mancato pagamento - Patto commissorio - Configurabilità - Alienazione funzionale al soddisfacimento di un precedente credito insoluto - Patto commissorio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577547-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL

Gli artt. 1963 e 2744 cod. civ., che sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto è estensibile per identità di "ratio" - della proprietà della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti puramente e semplicemente allo scopo non già di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l'operatività del divieto da esse previsto. (Nella specie la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza del patto commissorio senza indagare la condotta delle parti in occasione della stipula dei contratti e successivamente alla stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1963, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)