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Sez. 1 - , Sentenza n. 19433 del 03/08/2017 (Rv. 645180 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero - Autorizzazione alla permanenza del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Grave disagio psico-fisico del minore - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645180-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può essere concessa in considerazione di qualsiasi danno grave che - con giudizio anche prognostico sulle conseguenze di una modificazione delle sue condizioni di vita e della relativa incidenza sulla sua personalità - il minore potrebbe subire in conseguenza dell’allontanamento dei suoi genitori, non potendo omettersi di valutare elementi quali l’età prescolare del soggetto tutelato ed il pregiudizio che il minore dovrebbe sopportare in conseguenza dell’eventuale distacco dal luogo in cui ha il centro dei propri interessi e relazioni. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale per i minorenni che aveva negato l'autorizzazione invocata dai genitori albanesi di una minore, privi di attuale permesso di soggiorno, senza, però, valutare l’età prescolare della minore ed il suo radicamento sul territorio italiano).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)