Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24476 del 02/12/2015 (Rv. 638154 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Temporanea autorizzazione al soggiorno - Condizioni - Minore straniero già abbandonato dal padre - Allontanamento della madre e sradicamento della situazione attuale di vita - Pregiudizio psico-fisico del minore - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La "ratio" dell'istituto previsto dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è la tutela del minore globalmente considerata, comprensiva tanto della salute fisica quanto di quella psichica. Ne consegue che la madre, straniera e priva del permesso di soggiorno, di un bambina di due anni già abbandonata dal padre, ha diritto alla temporanea autorizzazione al soggiorno, in quanto lo sradicamento dalla situazione di vita attuale e l'allontanamento anche della figura materna possono essere causa di pregiudizio e di grave disagio psico-fisico per la minore, sebbene quest'ultima possa rimanere sul territorio nazionale con gli altri parenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)