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Sez. 3, Sentenza n. 7992 del 26/06/1992 (Rv. 477930 - 01)

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Assegnazione di terre di riforma fondiaria - Morte dell'assegnatario prima del riscatto - Disaccordo degli eredi sulla designazione del nuovo assegnatario - Decisione dell'autorità giudiziaria - Procedura - Adozione del rito camerale - Rinvio implicito alla legge n. 1078 del 1940 - Intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - Omissione - Nullità del procedimento e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477930-01

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione

In tema di assegnazione di terre di riforma fondiaria e per il caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto, l'art. 7 della legge 29 maggio 1967 n. 379, stabilendo che in caso di disaccordo degli eredi sulla designazione del nuovo assegnatario decide l'autorità giudiziaria ad istanza degli interessati o dell'ente, e non prevedendo alcuna altra disposizione quanto ad una specifica procedura, opera un rinvio implicito alla legge 3 giugno 1940 n. 1078, recante norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori, il cui art. 7 prevede l'adozione del rito camerale e prescrive espressamente la partecipazione e le conclusioni del Pubblico Ministero, rendendone obbligatorio l'intervento a norma dell'art. 70 cod. proc. civ.. Pertanto l'omissione dell'intervento di detto organo è causa di nullità del procedimento e della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 03/06/1940 num. 1078 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)