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Sez. 1, Sentenza n. 13596 del 02/11/2001 (Rv. 549974 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Vizi verificatisi nella formazione del titolo - Attinenti alla notifica del verbale di accertamento o dell'avviso di mora - Deducibilità - Ammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549974-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione a sanzione amministrativa, volta a censurare i vizi verificati nella fase di formazione del titolo, è consentita anche in occasione della notifica della cartella esattoriale od, in mancanza, dell'avviso di mora, attesa l'esigenza di rendere possibile il recupero del momento di garanzia assicurato dalla legge con l'opposizione, tutte le volte che non sia stato possibile esercitare il diritto di difesa per mancata notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione. Anche in tal caso vige, peraltro, il principio della necessaria corrispondenza fra l'opposizione e la pronuncia, con la conseguente preclusione per il giudice di rilevare d'ufficio vizi non dedotti dalla parte, che non incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)