Sez. U, Sentenza n. 12107 del 23/11/1995 (Rv. 494771 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cartella esattoriale dalla quale non sia possibile desumere la previa emissione della ordinanza ingiunzione o, quanto meno, la sua notifica - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario e competenza del pretore - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del pretore - secondo i principi fissati, in tema di sanzioni amministrative, dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 - il giudizio di opposizione proposto avverso una cartella esattoriale notificata, contenente l'intimazione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa ma priva, secondo l'assunto dell'opponente, delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stata previamente emessa un'ordinanza ingiunzione o comunque se quest'ultima sia stata debitamente notificata; la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione priva, infatti, il destinatario della cartella esattoriale del rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere recuperato a livello della cartella esattoriale, parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria) il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare il debito di imposta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)