diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9607 del 20/09/1993 (Rv. 483801 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità | Dei lavoratori agricoli - Presupposto - 5460 giornate contributive complessive - Calcolo - Criteri - Esclusione della contribuzione figurativa - Limiti - Utilizzabilità di quest'ultima ai fini del raggiungimento delle 270 giornate necessarie per ciascuno degli anni di contribuzione - Rivalutazione dei contributi - Effetti.
Stato
decisa il 1993-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483801-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità

Ai sensi dell'art. 7, nono comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, le 5.460 giornate contributive complessive (ossia, in 35 anni, 156 in media per anno) necessarie per la pensione di anzianità dei lavoratori agricoli debbono essere calcolate con riguardo alle sole giornate di effettivo lavoro e di contribuzione volontaria, e perciò con esclusione della contribuzione figurativa; tale contribuzione è invece utilizzabile ai fini del raggiungimento delle 270 giornate necessarie per ciascuno degli anni di contribuzione (che possono essere anche in numero inferiore ai 35 anni d'iscrizione negli elenchi nominativi), restando escluso che i lavoratori i quali ottengano la rivalutazione, ai sensi del dodicesimo comma dello stesso art. 7, dei contributi (effettivi, volontari e figurativi) in numero inferiore a 270 giornate per anno, relativi a periodi anteriori al 1 gennaio 1984, debbano poi, per rispettare il limite (270 contributi giornalieri per anno) posto dal comma dodicesimo bis del medesimo art. 7, sottrarre i giorni corrispondenti proporzionalmente alla contribuzione figurativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)